ENPAF CONTRIBUTI – chiarimenti riguardo al contratto di lavoro intermittente ovvero a chiamata

Sono pervenute all’Enpaf domande di riduzione con svolgimento di attività lavorativa in base a contratto di lavoro intermittente ovvero a chiamata. In proposito l'Enpaf osserva che si tratta di una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato che prevede prestazioni lavorative discontinue (o intermittenti), ma limitate ai casi previsti dalla legge oppure dalla contrattazione collettiva.

La peculiarità di questa tipologia di rapporto di lavoro è data dal fatto che le obbligazioni delle parti insorgono in caso di chiamata. La legge prevede che al contratto di lavoro intermittente si applichi, per quanto sia compatibile, la normativa del lavoro subordinato, con una evidente eccezione rappresentata dall’inapplicabilità delle norme che limitano la reiterazione dei contratti a tempo determinato, prevista dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001.

In conseguenza di tale disciplina ai fini contributivi Enpaf si è previsto che è possibile usufruire dell’aliquota di riduzione dell’85% ovvero del contributo di solidarietà nel caso in cui il contratto di lavoro a chiamata (che deve comportare lo svolgimento di attività professionale) abbia una durata superiore ai sei mesi ed un giorno all’interno dell’anno solare ovvero sia a tempo indeterminato e questo indipendentemente dal periodo di effettivo svolgimento di attività lavorativa all’interno dell’anno solare stesso.

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