ENPAF CONTRIBUTI- Cartella esattoriale notifica posta elettronica certificata

Come è noto L’Enpaf ricorre alla cartella esattoriale per riscuotere i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori nel caso di contribuenti morosi (ossia che non abbiano versato la contribuzione dovuta nell’anno precedente) ovvero che abbiano evaso la contribuzione dovuta (omettendo di comunicare all’Ente la perdita della condizione che aveva consentito di ottenere la riduzione contributiva). A queste categorie se ne aggiungono altre due non riferite a iscritti che abbiano posto in essere una condotta di omissiva o evasiva, si tratta dei nuovi iscritti che abbiano presentato la domanda di riduzione nei termini ma per i quali l’Ufficio non sia riuscito ad attribuire la corretta aliquota in tempo utile per la seconda emissione dei bollettini bancari, nonché per quegli iscritti che nell’anno precedente siano risultati irreperibili (in queste due ipotesi residuali la riscossione esattoriale non è coattiva ma bonaria).
A decorrere dal 1° giugno 2016, la notifica delle cartelle esattoriali, anche quelle per la riscossione dei contributi Enpaf, avviene, per quanto riguarda tutti i professionisti iscritti in Albi e, dunque, anche per i farmacisti, esclusivamente, per mezzo di Posta Elettronica Certificata registrata presso l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificati (INI – PEC). Considerato ciò, nel corrente anno 2017 le cartelle esattoriali dell’Enpaf verranno notificate non più attraverso raccomandata a.r. bensì, esclusivamente, tramite mail agli indirizzi PEC dei propri iscritti. Si rammenta che la Posta Elettronica Certificata è il sistema che consente di inviare e - mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutti i professionisti iscritti in Albi sono tenuti, per legge, a dotarsi di un indirizzo PEC che devono successivamente comunicare agli Ordini di appartenenza i quali a loro volta provvedono a trasmetterlo all’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica.
In merito alla notifica della cartella esattoriale è necessario che la casella di posta PEC sia attiva, idonea alla ricezione e capiente, perché, in caso contrario, il soggetto incaricato di notificare la cartella esattoriale (l’Agente della riscossione territorialmente competente) provvederà a depositare la copia della cartella esattoriale presso gli uffici della competente Camera di Commercia dandone notizia all’interessato per raccomandata con avviso di ricevimento, a quel punto sarà onere dell’interessato recarsi presso l’Ufficio indicato per ritirare la cartella esattoriale con evidenti disagi. Questa procedura verrà seguita anche nel caso in cui la casella di posta PEC fosse satura, anche dopo un secondo tentativo di notifica da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.

Ministero della SaluteAgenzia Italiana del FarmacoFederazione Ordini Farmacisti ItalianiEuropean Medicines Agencyil Farmacista Online
Realizzato da Kinetica
siti web Bologna