ENPAF CONTRIBUTI- Cartella esattoriale morosità notificata attraverso PEC posta elettronica certificata

A decorrere dal 1° giugno 2016, la notifica della cartella esattoriale per le morosità contributive per la riscossione dei contributi Enpaf, avverrà, per quanto riguarda tutti i professionisti iscritti in Albi e, dunque, anche per i farmacisti, esclusivamente, per mezzo di Posta Elettronica Certificata registrata presso l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificati (INI – PEC). Considerato che la notifica delle cartelle esattoriali anche per quanto riguarda i contributi Enpaf risulta ancora in corso, sebbene i ruoli siano stati trasmessi dall’Ente nel mese di marzo, già nel corrente anno 2016 le cartelle esattoriali dell’Enpaf verranno notificate non più attraverso raccomandata a.r. bensì, esclusivamente, tramite mail agli indirizzi PEC dei propri iscritti. Si rammenta che la Posta Elettronica Certificata è il sistema che consente di inviare e - mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. Tutti i professionisti iscritti in Albi sono tenuti, per legge, a dotarsi di un indirizzo PEC che devono successivamente comunicare agli Ordini di appartenenza i quali a loro volta provvedono a trasmetterlo all’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica.
In merito alla notifica della cartella esattoriale è necessario che la casella di posta PEC sia attiva, idonea alla ricezione e capiente, perché, in caso contrario, il soggetto incaricato di notificare la cartella esattoriale (l’Agente della riscossione territorialmente competente) provvederà a depositare la copia della cartella esattoriale presso gli uffici della competente Camera di Commercia dandone notizia all’interessato per raccomandata con avviso di ricevimento, a quel punto sarà onere dell’interessato recarsi presso l’Ufficio indicato per ritirare la cartella esattoriale con evidenti disagi. Questa procedura verrà seguita anche nel caso in cui la casella di posta PEC fosse satura, anche dopo un secondo tentativo di notifica da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.

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