ENPAF CONTRIBUTI – attività professionale in ambito cosmetico

 

In conseguenza dell’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1223/2009, che ha armonizzato le disposizioni relative alla produzione e vendita di prodotti cosmetici, contenute nella direttiva 76/768/CEE (recepita dalla legge n. 713/1986) ormai abrogata, non si configura più attività professionale propria del farmacista nel settore dei cosmetici. Infatti non è più prevista la figura del direttore tecnico, sostituita dalla “persona responsabile”, per la quale non è più richiesta né la necessità della laurea in farmacia né l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo professionale. Ne consegue che ai fini sia della possibilità di usufruire dell’aliquota di riduzione massima ovvero del contributo di solidarietà sia ai fini del requisito dell’attività professionale per l’erogazione dei trattamenti previdenziali l’Enpaf valuterà la data di decorrenza dell’incarico: qualora lo stesso sia stato assunto prima dell’entrata in vigore del Regolamento CE (luglio 2013) l’incarico stesso verrà valorizzato come esercizio di attività professionale sia ai fini contributivi che ai fini previdenziali.

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