ENPAF ASSISTENZA: deliberazione n.38/2011

Il Consiglio di amministrazione dell’ENPAF, con la deliberazione n. 38 del 27 ottobre 2011, ha approvato la disciplina relativa alle prestazioni assistenziali per l’anno 2012. Il quadro verrà completato, nel corso del prossimo anno dalla delibera consiliare che regolamenta l’erogazione delle borse di studio a favore dei figli di farmacisti.

Spesso una parte dei fondi di assistenza resta inutilizzata, ciò probabilmente sia a causa della scarsa conoscenza della materia da parte degli iscritti che della previsione di requisiti restrittivi, d’altronde bisogna pur sempre tener conto che gli interventi assistenziali sono diretti nei confronti di situazioni di bisogno economico e non possono trasformarsi in un’erogazione “a pioggia”.

Il Consiglio di amministrazione, in considerazione della situazione di diffusa crisi economica e della circostanza che, come detto, i fondi dell’assistenza vengono utilizzati solo in parte, nella deliberazione 38/2011, ha operato seguendo due direttrici, da un lato ha incrementato gli importi delle prestazioni, dall’altro ha modificato i requisiti economici in modo da rendere le prestazioni più largamente accessibili prendendo atto che l’asticella del “bisogno economico”  si è progressivamente elevata.

L’ENPAF eroga diverse tipologie di prestazioni assistenziali, si ritiene utile riepilogare brevemente le caratteristiche delle stesse, per ogni altro aspetto si rinvia al contenuto della deliberazione consiliare n. 38/2011  recentemente approvata.

1.            Prestazioni assistenziali continuative corrisposte mensilmente a favore di:

a.            farmacisti pensionati ENPAF;

b.            Farmacisti  iscritti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e che possano far valere almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione effettive all’ENPAF;

c.            superstiti dei farmacisti di cui ai punti precedenti.

L’importo del sussidio è di 470,00 euro mensili per la prima fascia di reddito e di 330,00 euro mensili per la seconda.

Per i requisiti reddituali si rinvia alle Tabelle riportate in fondo.

 

2.            Prestazioni assistenziali corrisposte mensilmente a favore di farmacisti con figli che presentino una  grave disabilità.

Destinatari sono i farmacisti iscritti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione effettive all’ENPAF che abbiano figli di età pari o superiore a 21 anni, con grave minorazione fisica, psichica o sensoriale che ne abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un interevento assistenziale permanente, continuativo e globale (ad es. assistenza infermieristica, terapie mediche psicologiche e riabilitative, supporti didattici etc.).

La prestazione è pari a 470,00 euro mensili per la prima fascia di reddito, mentre è pari a 330,00 euro per la seconda fascia.

Per i requisiti reddituali si rinvia alle Tabelle riportate in fondo.

 

3.            Prestazioni assistenziali straordinarie corrisposte “una tantum”a favore di:

a.            Farmacisti pensionati ENPAF;

b.            Farmacisti iscritti che abbiano almeno otto anni di iscrizione e contribuzione all’ENPAF;

c.            Superstiti di farmacisti di cui ai punti precedenti.

Vengono riconosciute entro il tetto massimo di 5.000,00 euro in presenza di:

             spese medico sanitarie e altre spese connesse direttamente all’evento morboso;

             spese di ospitalità presso case di riposo,

             spese funerarie;

             spese di frequenza di asili e scuole materne;

             danni subiti per calamità naturali o per incendio dell’immobile di residenza o di esercizio dell’attività professionale;

             malattia o infortunio nel caso in cui l’evento abbia inciso sulla capacità lavorativa dell’iscritto e quindi sull’ultimo reddito percepito per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno,

             disoccupazione involontaria intervenuta dopo i 45 anni di età per un periodo continuativo di almeno sei mesi;

             farmacisti con figli disabili di età inferiore ai 21 anni, in presenza di spese mediche connesse alla condizione di disabilità e di spese relative all’assistenza specifica (es. spese  infermieristiche, riabilitative, educative etc.). In questo caso l’ammontare del sussidio è fissato all’importo massimo di 6.000,00 euro.

Per i requisiti reddituali si rinvia alle Tabelle riportate in fondo. Tutte le spese devono essere documentate.

 

4.            Sussidio straordinario una tantum a sostegno del reddito.

Si tratta di un istituto introdotto dalla deliberazione n. 38/2012, L’Ente eroga un sussidio una tantum pari a 5.000,00 euro agli iscritti  che abbiano compiuto 50 anni di età, con 15 anni di iscrizione e contribuzione effettive all’ENPAF i quali, ancorché svolgano attività lavorativa, si trovino in una condizione reddituale che rientri nei parametri riportati nelle Tabelle a fondo pagina .

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TABELLE REDDITUALI.

 

SUSSIDIO CONTINAUTIVO

NUCLEO FAMILIARE       REDDITO COMPLESSIVO

PRIMA FASCIA  REDDITO COMPLESSIVO

SECONDA FASCIA

1 COMPONENTE              18.000,00 euro  25.000,00 euro

2 COMPONENTI               25.000,00 euro 31.000,00 euro

3 COMPONENTI               33.000,00 euro 36.000,00 euro

4 COMPONENTI               36.000,00 euro  40.000,00 euro

5 COMPONENTI               40.000,00 euro  43.000,00 euro

6 O PIU’ COMPONENTI 45.000,00 euro  47.000,00 euro

SUSSIDIO STRAORDINARIO

NUCLEO FAMILIARE       REDDITO COMPLESSIVO

1 COMPONENTE              26.000,00 euro

2 COMPONENTI               36.000,00 euro

3 COMPONENTI               42.000,00 euro

4 COMPONENTI               47.000,00 euro

5 COMPONENTI               51.000,00 euro

6 O PIU’ COMPONENTI 54.000,00 euro

 

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