ENPAF_ASSISTENZA_delibera n.38/2012

Disciplina delle prestazioni assistenziali

(Titolo III del  regolamento di previdenza e assistenza della Fondazione ENPAF)

quale tipo di sussidio richiedere:

come richiedere un sussidio:

per ulteriori informazioni

Natura e tipologia delle prestazioni assistenziali

Le prestazioni assistenziali sono erogazioni in danaro che l'Enpaf corrisponde ai farmacisti ed ai loro superstiti che si trovino in condizioni economiche disagiate.
La misura della prestazione nonché i limiti reddituali sono definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Per l'anno 2012, si fa riferimento alla  deliberazione n. 38. (preleva il testo integrale) adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 27 ottobre 2011.

L'Enpaf riconosce prestazioni assistenziali:

  • continuative (sussidio continuativo e assistenza speciale minorati per soggetti con almeno 21 anni) che consistono nell'erogazione di un importo mensile per l'intero anno solare, le prestazioni assistenziali a carattere contributivo non sono cumulabili ne rebersabili;
  • straordinarie (sussidio una tantum, incluso quello per minorati di età inferiore ai 21 anni, e borse di studio): sono costituite da un'erogazione effettuata in un'unica soluzione, non ripetibile nel corso dell'anno. La domanda per ottenere la liquidazione di qualsiasi tipo di prestazione assistenziale deve essere presentata all'Ordine di appartenenza dell'iscritto, ovvero in caso di cancellazione o decesso all'Ordine presso il quale il soggetto è iscritto. L'Ordine, ricevuta la domanda esprime il proprio parere in merito e trasmette, anche in caso di parere negativo, la pratica all'ENPAF per l'adozione del provvedimento definitivo.


Le prestazioni assistenziali continuative vengono riconosciute ai farmacisti ed ai loro superstiti. Ai fini assistenziali viene considerato superstite:

  • il coniuge che abbia compiuto il sessantesimo anno di età
  • in mancanza del coniuge ai figli che non svolgono attività lavorativa, fino a 21 anni o fino a 26 anni se studenti universitari in corso
  • in mancanza di entrambi, al genitore che abbia compiuto il sessantesimo anno di età

REQUISITI REDDITUALI
Nella tabella 1 e 2 vengono riportate le fasce di reddito stabilite per poter usufruire delle prestazioni assistenziali. Se nel nucleo familiare è presente un soggetto disabile, dal reddito complessivo del nucleo familiare saranno detratti 10.000 euro.

TABELLA 1

fasce reddituali per assistenza continuativa e per assistenza minorati a carattere continuativo:

Nucleo familiare

Reddito complessivo

  100%

(in euro)

  70%

1 componente 18.000,00 25.000,00
2 componenti 25.000,00 31.000,00
3 componenti 32.000,00 36.000,00
4 componenti 36.000,00 40.000,00
5 componenti 40.000,00 43.000,00
6 o più componenti 45.000,00 47.000,00

 

L’importo delle prestazioni assistenziali periodiche (continuativa e minorati) è stato unificato ed è il seguente:

  • 1^ fascia   (100%) 470 euro mensili
  • 2^ fascia   (70%)   330  euro mensili

TABELLA 2  

Fasce reddituali per assistenza straordinaria:

Nucleo familiare Reddito complessivo (in euro)
1 componente 26.000,00
2 componenti 36.000,00
3 componenti 42.000,00
4 componenti 47.000,00
5 componenti 51.000,00
6 o più componenti 54.000,00


  • “una tantum” minorati di età inferiore ai 21 anni;
  • per spese mediche, sanitarie e infermieristiche;
  • per spese funerarie;
  • per danni da calamità naturale o incendio della casa di abitazione o della sede dell’esercizio dell’attività professionale;
  • per malattia o infortunio che abbiano inciso sulla capacità lavorativa e quindi sull'ultimo reddito percepito dall'iscritto;
  • per disoccupazione involontaria dopo i 45 anni;
  • per spese frequenza di asili e di scuole materne;
  • per spese di ospitalità presso case di riposo.
  • in caso di sopraggiunte difficoltà economiche che abbiano riguardato un farmacista iscritto con almeno 50 anni di età e 15 di iscrizione e contributi.

 

ATTENZIONE!
  • per la valutazione delle condizioni economiche del richiedente qualunque tipo di prestazione assistenziale, saranno considerati i redditi di qualsiasi natura anche se non assoggettabili ad IRPEF, fa eccezione la casa di abitazione.
  • la proprietà ovvero l'usufrutto di beni immobili, ad eccezione della casa di abitazione, farà presumere inesistenti le precarie condizioni economiche anche se il reddito lordo annuo è conforme a quanto stabilito ai punti precedenti.
  • il rimborso, ex art. 24 del regolamento ENPAF, dei contributi versati non consente l’accesso alle prestazioni assistenziali essendo cessato ogni rapporto, anche assistenziale, con l’Ente.
  • La presenza di eventuali morosità significative nel versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale ENPAF costituisce ostacolo all’accoglimento della domanda.
  • Le prestazioni assistenziali continuative non saranno riconosciute ai farmacisti che versano il contributo intero.
  • Per la determinazione delle condizioni economiche si terrà conto della presenza di familiari, anche non conviventi, obbligati per legge a concorrere al sostentamento dell’assistito.

Sussidio continuativo

Fermi restando i requisiti reddituali e gli importi indicati nella Tabella 1, il sussidio continuativo viene corrisposto ai farmacisti pensionati o ai farmacisti iscritti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e abbiano almeno dieci anni di iscrizione e di contribuzione effettive all'Enpaf.
Nel caso in cui la prestazione venga richiesta da un superstite, si fa riferimento al requisito contributivo del dante causa.

Occorre inoltre ricordare che:

  • Il sussidio continuativo viene liquidato mensilmente ed ha scadenza il 31 dicembre di ciascun anno. La prestazione può essere rinnovata per l'anno successivo previo riaccertamento del diritto effettuato a cura dell'Ufficio Assistenza.
  • In un anno solare sono corrisposte dodici mensilità.

Assistenza speciale minorati

Destinatari sono i farmacisti con almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione effettive all’ ENPAF che abbiano figli con grave minorazione fisica, psichica o sensoriale. Il sussidio viene corrisposto al farmacista genitore del disabile o alla persona che del disabile abbia la tutela legale o giudiziaria o, in caso di decesso del farmacista, direttamente al disabile se capace. Se in un nucleo familiare sono presenti più disabili sarà erogata una prestazione per ciascun avente diritto.

Sono previste due tipologie di prestazioni di assistenza per i minorati:

per i disabili di età inferiore ai 21 anni, un contributo “una tantum” fino ad un ammontare massimo di 6.000 euro per fare fronte a:

  • spese mediche sostenute in connessione alla condizione di disabilità;
  • spese relative all'assistenza specifica (infermieristiche, riabilitative, educative, psicoterapeutiche)
  • spese sostenute per mezzi di accompagnamento, di locomozione di deambulazione
  • spese relative a sussidi tecnici ed informatici atti a facilitare l'autosufficienza e l' integrazione del disabile.
ATTENZIONE!

La domanda deve essere inviata tramite , raccomandata a.r. all’Ordine di appartenenza entro 240 giorni dalla data riportata sulla documentazione fiscale relativa alle spese di cui si chiede il rimborso.
Può essere presentata una sola domanda nel medesimo anno solare.

Per i disabili di età pari o superiore a 21 anni verrà invece erogato un sussidio continuativo, sempre a condizione che la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale.

Prestazioni assistenziali straordinarie

La prestazione di assistenza straordinaria viene erogata una sola volta l'anno in favore dei farmacisti che siano privi dei requisiti per le prestazioni di assistenza continuativa, ma che abbiano almeno otto anni di iscrizione e contribuzione effettive. Per quanto riguarda i superstiti si fa riferimento ai requisiti di iscrizione e contribuzione del dante causa.
Le prestazioni di assistenza straordinaria si suddividono in due tipologie.

1. Assistenza straordinaria per evento

La prestazione viene erogata in presenza di un evento che abbia comportato delle spese, fiscalmente documentate, le quali abbiano determinato una situazione contingente e temporanea di disagio economico. A condizione che l’evento non sia coperto da polizza assicurativa.

Dovrà trattarsi di:

  • spese mediche, sanitarie e infermieristiche;
  • spese funerarie in caso di decesso del farmacista;
  • spese funerarie sostenute dal farmacista per un familiare tra quelli indicati in precedenza:
  • danni subiti per calamità naturali o per incendio all'immobile di residenza o di esercizio dell'attività professionale, purché l'evento non era coperto da polizza assicurativa
  • spese di ospitabilità presso case di riposo
  • spese spese di frequenza di asili e di scuole materne

2. Assistenza straordinaria indennitaria

  • malattia o infortunio se l'evento, non coperto da polizza assicurativa, incide sulla capacità lavorativa e quindi sul reddito del farmacista per un periodo continuativo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno ;
  • disoccupazione  involontaria intervenuta dopo i 45 anni per un periodo continuativo di almeno sei mesi. Detto trattamento può essere erogato solo per due anni consecutivi, ove permanga lo stato di disoccupazione involontaria potrà esser corrisposto un sussidio straordinario pari all'ammontare del contributo ENPAF, dell'anno precedente la domanda, ridotto dell'85%.
  • in caso di sopravvenute difficoltà economiche del Farmacista individuate sulla base dei parametri reddituali indicati nella tabella relativa al sussidio straordinario.
ATTENZIONE!
  1. la domanda di assistenza straordinaria (per evento e indennitaria)  deve pervenire all'Ordine dei farmacisti di appartenenza entro il termine massimo di 180 giorni dalla data dell'evento che ha dato origine alla richiesta.
  2. la domanda può essere presentata una sola volta l'anno..
  3. l'importo massimo dell' assistenza straordinaria è di 5.000,00 euro.

 

telefono 06.54711
fax 06.5917.732
email info@enpaf.it
indirizzo postale ENPAF - Ufficio Assistenza, viale Pasteur 49, 00144 Roma

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