ENPAF - art.21bis: riduzione fino al 50% per i farmacisti pensionati Enpaf ancora esecenti la professione

Si rammenta che, in data 11 aprile 2019, è stata approvata dai Ministeri vigilanti la modifica che ha introdotto nel regolamento di previdenza l’art. 21 bis che consente all’iscritto che percepisce dall’Enpaf la pensione di vecchiaia o di anzianità di chiedere la riduzione del contributo previdenziale nella misura massima del 50 per cento.
Il riferimento è a tutti gli iscritti, purché pensionati, i quali svolgono attività professionale in relazione alla quale non siano soggetti a ulteriore copertura previdenziale obbligatoria rispetto a quella Enpaf (i titolari, i soci, i collaboratori di impresa familiare e gli associati agli utili di farmacia privata e di parafarmacia, gli esercenti attività professionale in regime di lavoro autonomo). Questi soggetti, in base alla previgente normativa, erano obbligati a versare la contribuzione previdenziale in misura intera anche dopo il pensionamento.
La norma, in vigore dal 1° gennaio 2019, consente già dall’anno corrente di presentare la domanda di riduzione contributiva nella misura prescelta; il modulo è disponibile sul sito internet dell’Enpaf http://www.enpaf.it/documenti/modulistica/category/contributi-2..
Come previsto per tutti gli altri iscritti, anche in questo caso la domanda di riduzione deve essere presentata all’Enpaf entro il 30 settembre; l’interessato per potere ottenere la riduzione per l’anno in cui la richiede deve trovarsi nella condizione prevista dal regolamento per almeno sei mesi e un giorno dell’anno stesso.

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