ENPAF - A decorrere dal 1° gennaio 2018, è entrato in vigore il regolamento di Assistenza dell’ENPAF approvato dai Ministeri vigilanti il 13 giugno 2017
A decorrere dal 1° gennaio 2018, è entrato in vigore il regolamento di Assistenza dell’ENPAF approvato dai Ministeri vigilanti il 13 giugno 2017.
Sono decadute tutte le procedure (modulistica inclusa) in essere fino a dicembre 2017 e, con deliberazioni del Consiglio di amministrazione, sono stati determinati i parametri attuativi e i requisiti per l’erogazione delle diverse tipologie di prestazioni assistenziali (gli interventi hanno riguardato i sussidi continuativi e quelli straordinari a sostegno del reddito e di rimborso spese).
Tra le novità si segnala che, oltre a iscritti, pensionati e superstiti, hanno accesso all’assistenza continuativa per età e ai sussidi per figli con grave disabilità anche gli assicurati. Sono definiti tali i farmacisti non più iscritti all’Albo, che non abbiano ancora conseguito il diritto alla pensione ma che siano in possesso dei requisiti indicati dal regolamento (tra cui una certa anzianità di iscrizione).
Per usufruire dell’assistenza, la valutazione della condizione di bisogno economico avverrà sulla base del valore ISEE conseguito dal nucleo familiare del richiedente, come risultante dall’attestazione rilasciata nell’anno della domanda.
Le prestazioni assistenziali possono avere carattere continuativo o straordinario. L’assistenza continuativa, riconosciuta fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata accordata, prevede la liquidazione di un importo mensile, più la corresponsione del rateo di tredicesima. La prestazione può essere rinnovata per l’anno successivo, se presenti i necessari requisiti.
L’assistenza straordinaria, invece, è costituita da una erogazione una tantum e viene corrisposta, agli aventi diritto, a titolo di contributo per le spese sostenute in relazione a eventi determinati oppure a sostegno del reddito riferito a condizioni peculiari dell’iscritto. Tra le novità dell’assistenza straordinaria, il sussidio per disoccupazione il cui ammontare è stato determinato in misura pari a sei mensilità dell’importo massimo della NAsPI. Si segnala che, chi abbia ottenuto due o più sussidi di importo massimo negli anni precedenti il 2018, non può ricevere il sussidio per disoccupazione commisurato alla NASpI, ma solo due erogazioni di 1.000 euro se abbia raggiunto i 50 anni di età. Chi abbia ottenuto, invece, un solo sussidio di importo massimo nel triennio 2015-2016-2017, può ottenerne uno commisurato alla Naspi nel 2018 e, con intervello di 24 mesi, quelli di euro 1.000 (se ha compiuto 50 anni di età).
La domanda per beneficiare dell’assistenza Enpaf deve essere redatta sulla modulistica presente sul sito dell’Ente e inviata unitamente alla documentazione richiesta con raccomandata a.r. o tramite PEC all’Ordine dei farmacisti presso il quale il richiedente è iscritto o da ultimo è stato iscritto, che provvederà a trasmetterla tempestivamente all’Ente.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link: http://www.enpaf.it/sussidi/servizi/assistenza/prestazioni-assistenziali