Enpaf Informazione online n. 26 - Aprile 2021
Enpaf Informazione online n. 26 - Aprile 2021
CONTRIBUTI PAGOPA: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ENPAF 2021 Nel 2021 l’Enpaf procederà alla riscossione bonaria dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA. A partire da quest’anno, quindi, gli iscritti non riceveranno più il bollettino bancario MAV, ma un avviso di pagamento che verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC che ciascun iscritto ha comunicato all’Ordine di appartenenza. PagoPA è un sistema di pagamento adottato da pubbliche amministrazioni, ASL, scuole, Università e diversi soggetti gestori di servizi pubblici. Il pagamento potrà essere effettuato tramite il sito dell’Enpaf. Oppure: presso gli sportelli delle agenzie delle banche; utilizzando l’home banking dei Prestatori di Servizi di Pagamento - PSP (le relative sezioni dei servizi di home banking sono riconoscibili attraverso i loghi pagoPA o CBILL presenti nei rispettivi siti internet); presso gli sportelli ATM (Bancomat) abilitati dalle banche; presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5; presso gli Uffici postali. All’importo di ogni rata del contributo obbligatorio è associato il codice IUV (Identificativo Unico di Versamento) presente nell’avviso. Per effettuare il pagamento è necessario inserire il Codice Avviso IUV. Per il 2021 le scadenze delle rate dei contributi sono 30 giugno, 30 luglio e 31 agosto. Nel caso di pagamento su quattro rate, il termine della quarta è stato fissato al 30 settembre. Per chi versa il contributo di solidarietà è previsto il pagamento in un’unica soluzione con scadenza 30 giugno 2021. Per maggiori informazioni su PagoPA: https://www.pagopa.gov.it/
ASSISTENZA MODIFICHE ALLE MISURE A SOSTEGNO DELLA CATEGORIA PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (lo inserirei prima del sostegno all’occupazione) Approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021 le modifiche alle misure di sostegno alla categoria per l’emergenza sanitaria da covid-19. Considerato che gli effetti della pandemia si protrarranno prevedibilmente per tutto il 2021 determinando un impatto finanziario significativo sulla Sezione Assistenza, le modifiche si sono rese necessarie per garantire l’attuazione, nel corso del 2021, delle altre iniziative assistenziali previste e ugualmente rilevanti per le finalità istituzionali dell’Ente. Le modifiche saranno applicate alle domande presentate a decorrere dal 1° aprile 2021. In particolare, è stato previsto: riduzione dei massimali relativi agli indennizzi previsti in caso di isolamento obbligatorio o di ricovero presso struttura ospedaliera del farmacista colpito da covid-19; nel caso di chiusura dell’esercizio, l’indennizzo coprirà un massimo di tre giorni di chiusura; irripetibilità del contributo per ciascuna tipologia di intervento; la domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dal verificarsi dell’evento (non più entro sei mesi); in ogni caso la domanda non potrà essere presentata decorso un mese (precedentemente sei mesi) dalla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 su tutto il territorio nazionale.
ASSISTENZA INTERVENTI PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE: SOSPENSIONE DELL’INIZIATIVA
Sospesa dal 1° aprile 2021 l’iniziativa di assistenza per il sostegno all’occupazione. Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 2021 ha deliberato un incremento dello stanziamento dei fondi destinati all’iniziativa per le domande presentate fino al 31 marzo e la sospensione dell’iniziativa stessa a decorrere dal 1° aprile. Le domande presentate entro il 31 marzo, pertanto, verranno valutate entro i limiti dello stanziamento. Lo scopo della sospensione è quello di verificare l’andamento della spesa della Sezione Assistenza in relazione all’emergenza COVID – 19, ove l’impatto finanziario dell’iniziativa sia contenuto le misure a sostegno dell’occupazione potranno essere riattivate dal Consiglio di amministrazione.
CONTRIBUTI ESONERO CONTRIBUTIVO PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA
Il Decreto Sostegni (D.L. n. 41 del 22 marzo 2021) prevede anche per i liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali. I beneficiari della misura sono i liberi professionisti che nel 2019 abbiano percepito un reddito complessivo a 50.000 euro e che nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi pari ad almeno il 33% rispetto al fatturato o ai corrispettivi dell’anno 2019. Sarà lo Stato a farsi carico del versamento dei contributi per i quali venga riconosciuto l’esonero. Lo stanziamento previsto è pari a 2,5 miliardi di euro. Nella relazione di accompagnamento al decreto legge è stato ipotizzato che rispetto ai potenziali beneficiari indicati dai singoli Enti coinvolti, il 35% abbia effettivamente subito un calo del fatturato pari almeno al 33%. È stato, dunque, ipotizzato un esonero pro-capite pari a 3mila euro. In ogni caso, per l’attuazione dell’iniziativa e i dettagli per la presentazione della domanda, si attende un apposito decreto.
CONTRIBUTI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LIBERI PROFESSIONISTI Il Decreto Sostegni prevede, oltre al fondo di esonero contributivo, un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA che svolgono attività di impresa, arte o professione e che nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi mensili di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Non sono previste limitazioni relativamente ai codici ATECO e, pertanto, ne possono beneficiare anche gli iscritti all’Enpaf. Per i professionisti che hanno iniziato l’attività dal 1° gennaio 2019, il contributo può essere riconosciuto anche in assenza del calo di fatturato o dei corrispettivi. Sono esclusi, invece, i professionisti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del decreto e quelli che aprano la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto. L’importo del contributo erogato è commisurato alle fasce di fatturato, è calcolato per scaglioni di riduzione del reddito e va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 150.000 euro. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP. I beneficiari, inoltre, hanno la possibilità di scegliere, in alternativa all’erogazione del contributo a fondo perduto, il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione. La domanda può essere presentata soltanto in via telematica dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021 sul sito dell’Agenzia dell’Entrate e bisogna disporre delle credenziali SPID oppure Entratel/Fisconline o essere in possesso di una CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS. Sarà l’Agenzia a versare il contributo tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario
COMUNICAZIONE BONUS BABY SITTING Anche per i liberi professionisti non iscritti all’Inps sarà possibile usufruire del bonus baby-sitting disposto con D.L n. 30/2021. Con lo stanziamento del fondo, gli iscritti alle Casse di previdenza professionali con figli conviventi minori di 14 anni potranno accedere al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per un limite massimo di 100 euro a settimana. L’Enpaf ha provveduto a comunicare all’Inps il numero degli iscritti possibili beneficiari. Le domande, anche per gli iscritti Enpaf, dovranno essere inviate all’Inps, ente erogatore, secondo le modalità da questo indicate. Per informazioni sul sito dell’Inps https://bit.ly/31APndo.
ASSISTENZA COVID – 19 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MARZO 2021 Pubblicati in data 24 marzo i nuovi esiti delle istruttorie delle domande relative alle misure straordinarie a sostegno della categoria per l’emergenza sanitaria Covid-19. L’elenco delle domande accolte e respinte è consultabile attivando il seguente link. Il contributo per gli aventi diritto è stato liquidato con data valuta 31 marzo 2021. Ad oggi sono state esaminate le istanze presentate fino a parte della giornata del 27 novembre 2020. Per le domande pervenute successivamente, seguirà la pubblicazione di nuovi elenchi. Per informazioni più dettagliate sulle modalità di presentazione della domanda e la modulistica utile si rimanda al seguente link: Misure a sostegno categoria informativa 2021
PENSIONI CU 2021 L’Enpaf ha provveduto entro il 31 marzo alla trasmissione della Certificazione Unica 2021 – relativa all’anno di imposta 2020. Le CU sono state inviate ai titolari di pensione Enpaf con posta ordinaria presso gli indirizzi registrati negli archivi dell’Ente. Il duplicato della Certificazione Unica sarà disponibile on line secondo le modalità che verranno successivamente delineate. Si ricorda che la dichiarazione dei redditi con il modello 730 deve essere presentata entro il 30 settembre 2021.
CONTRIBUTI SU ENPAF ON-LINE GLI ATTESTATI PAGAMENTO CONTRIBUTI 2020 Dal 15 marzo sono disponibili per gli iscritti le attestazioni di pagamento relative ai contributi versati lo scorso anno. Gli attestati sono riferiti all’anno d’imposta 2020, pertanto il pagamento del contributo 2020 avvenuto con data valuta 2021, sarà disponibile sulla piattaforma il prossimo anno. Per scaricare la certificazione sarà sufficiente entrare nell’area riservata Enpaf On-Line utilizzando le credenziali di accesso fornite al momento della registrazione. Per accedere al servizio e scaricare la ricevuta del pagamento effettuato cliccare qui Gli iscritti che non abbiano ancora effettuato la registrazione al portale potranno procedere comunicando il loro indirizzo di posta elettronica certificata già comunicato all’Ordine di appartenenza, seguendo le modalità indicate qui. Sarà sufficiente inserire il proprio codice fiscale, compilare il modulo ed allegare un documento di identità in corso di validità. Trascorsi sette giorni si potrà completare il processo di registrazione e successivamente effettuare l’accesso sulla piattaforma. La stessa procedura può essere seguita dagli iscritti che devono comunicare la variazione dell’indirizzo pec. Si ricorda che l’indirizzo pec comunicato all’Enpaf deve essere lo stesso fornito all’Ordine di appartenenza e censito presso il Registro nazionale delle pec (INI-PEC).
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