CONTRIBUTI – riduzione per disoccupazione temporanea e involontaria

Si segnala che in materia di disoccupazione temporanea e involontaria la disciplina è cambiata e le modifiche adottate in conseguenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2015 producono effetti anche ai fini della richiesta di riduzione contributiva all’Enpaf. Occorre innanzitutto evidenziare che, allo stato, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (DID online). Il suddetto sistema informativo unitario risulta attualmente attivo.
Altra novità particolarmente significativa introdotta dal decreto 150/2015 è costituita dalla previsione in base alla quale allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione, il disoccupato deve contattare il Centro per l’Impiego per la stipula del patto di servizio e la conseguente vidimazione della DID online. Dunque, alla domanda di riduzione contributiva o di riconoscimento del contributo di solidarietà, dovrà essere allegata la DID online vidimata dal Centro per l’impiego. Si aggiunga che se entro 60 giorni dalla DID online non viene convocato dal Centro per l’Impiego, la normativa prevede che il disoccupato possa chiedere all’ANPAL le credenziali per la procedura telematica di profilazione.

Si segnala che i percettori di misure a sostegno del reddito non devono rendere la DID online sul portale dell’ANPAL, poiché la presentazione all'Inps di una domanda di NASPI, di DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL.

Si noti che anche in quest’ultimo caso lo stato di disoccupazione deve essere confermato: entro 15 giorni dalla domanda di Naspi o DIS-COLL il soggetto, infatti, dovrà contattare il Centro Per l’Impiego per la stipula del patto di servizio (art. 21 D.Lgs. 150/2015). In questa ipotesi,almeno allo stato, si ritiene non necessario che la domanda venga vidimata dal competente centro per l’impiego.

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