esenzione ECM: riduzione dell'obbligo formativo triennale per sospensione dell'attività professionale e incompatibilità
L' esenzione è un diritto esercitabile esclusivamente su istanza del professionista sanitario attraverso la piattaforma www.cogeaps.it, previa registrazione.
Costituiscono una riduzione dell'obbligo formativo triennale le fattispecie di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata, di seguito indicate:
a) congedo maternità e paternità (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
b) congedo parentale e congedo per malattia del figlio (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
c) congedo per adozione e affidamento preadottivo (d.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
d) aspettativa non retribuita per la durata di espletamento delle pratiche di adozione internazionale (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
e) congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap (d.lgs. n.151 del 26/03/2001 e s.m.i.);
f) aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
g) permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
h) assenza per malattia così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
i) richiamo alle armi come previsto dal d.lgs n.66/2010 e dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza; partecipazione a missioni all’estero o in Italia del corpo militare e infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;
j) aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale, direttore socio-sanitario e direttore generale (art.3 bis, comma 11 d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.);
k) aspettativa per cariche pubbliche elettive (d.lgs. n. 29/93 e s.m.i.; art. 2 L. 384/1979 e s.m.i.; art. 16 bis c. 2 bis d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.);
l) aspettativa per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e distacco/aspettativa per motivi sindacali così come disciplinato dai C.C.N.L. delle categorie di appartenenza;
m) professionisti sanitari impegnati in missioni militari o umanitarie all’estero;
n) congedo straordinario per assistenza familiari disabili (legge 104/1992);
o) professionisti sanitari in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.
L’esenzione viene calcolata nella misura di 2 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale e incompatibilità con una regolare fruizione dell'offerta formativa, attestata o autocertificata. Il calcolo dell’esenzione ove coincidente con l’anno solare sarà conteggiato con la riduzione di 1/3 dell’obbligo formativo.
L’esenzione non può, in alcun caso, eccedere 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale per ciascun anno di attribuzione.
La CNFC valuta eventuali ipotesi di esenzione non previste tra le fattispecie di cui sopra (vedi allegato, da spedire direttamente a ecm.professionistisanitari@agenas.it).
I crediti ECM acquisiti durante i periodi di esenzione non sono validi al fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM.