Commissione nazionale per la formazione continua: delibera sull’autoapprendimento

La  Commissione  nazionale  per  la  formazione  continua  ha  adottato  una  delibera (pubblicata  il  9  novembre  u.s.)  finalizzata  ad  incentivare  i  professionisti  sanitari nell’assolvimento  del  proprio  percorso  di  aggiornamento  continuo,  puntando  ad  una maggiore  semplificazione  e  chiarezza  del  sistema  di  regolamentazione  dell’ECM,  ed avente  particolare  riguardo  alla  tematica  dell’autoapprendimento,  alla  possibilità  di totalizzare ancora i crediti del triennio passato recuperando i crediti tratti dalla formazione
di quest’anno e del prossimo (che, ovviamente, non potranno essere fatti valere due volte), nonché all’individuazione di ulteriori tematiche di interesse nazionale.
 
Con  riferimento  all’istituto  dell’autoapprendimento  (già  illustrato  nelle sopraindicate circolari federali), la Commissione ha deliberato, tra l’altro, l’ampliamento della percentuale di  crediti formativi acquisibili mediante autoformazione per  il triennio 2017-2019 che passa dal 10 al 20%.  
 
Si rammenta che, in ambito ECM, l’autoapprendimento consiste:
   nell’utilizzazione  individuale  di  materiali  durevoli  e  sistemi  di  supporto  per  la
formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati; 

   nell’attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non
preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione.
 
La  Commissione  ha  deliberato,  inoltre,  che  gli  Ordini  hanno  la  facoltà  di “prevedere e valutare ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni”.  
 
A tal proposito, si osserva che potrebbero essere ritenute rientranti nell’ambito di tale modalità di formazione le seguenti attività formative:
a)  la partecipazione alle riunioni delle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattino temi di aggiornamento professionale;
b)  la  partecipazione  a  corsi/incontri/eventi  di  aggiornamento  professionale  di  vario tipo organizzati dall’Ordine, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario;
c)  la partecipazione ad eventi di volontariato con prestazione di attività professionale tra i quali, in particolare, si richiamano quelli realizzati dall’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile.
 
Per  ottenere  il  riconoscimento  della  formazione  svolta  attraverso  tale  modalità, l’iscritto  deve  inoltrare  al  proprio  Ordine  apposita  richiesta  mediante  autocertificazione, nella quale indichi con precisione i percorsi seguiti. Nel caso di libri e riviste, andrebbe per esempio  citato  titolo,  autore,  editore,  anno  di  pubblicazione.  Nel  caso  di  volontariato dovrebbero essere dichiarati tutti gli elementi idonei ad individuare l’attività prestata, in quanto,  la  validazione  del  percorso  formativo  seguito,  che  viene  per  l’appunto
autocertificato (sulla base del modello fornito dal Co.Ge.A.P.S. - cfr. all. 1), dovrà essere effettuata dagli Ordini, i quali, in questo caso, “trasmetteranno al Co.Ge.A.P.S. i crediti”.
Un'altra  modalità  per  ottenere  il  riconoscimento  dei  crediti  è  quella  di  collegarsi direttamente  al  sito  CoGeAPS  (Consorzio  Gestione  Anagrafica  Professioni  Sanitarie) raggiungibile  al  link  http://www.cogeaps.it  ed  inserire  autonomamente  i  dati dell’autocertificazione attraverso l’area riservata. Si segnala che utilizzando quest’ultima modalità  i  tempi  per  ottenere  il  riconoscimento  dei  crediti  sono  più  lunghi  rispetto  alla procedura effettuata dall’Ordine.
 

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