Commissione nazionale per la formazione continua: delibera sull’autoapprendimento
La Commissione nazionale per la formazione continua ha adottato una delibera (pubblicata il 9 novembre u.s.) finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ECM, ed avente particolare riguardo alla tematica dell’autoapprendimento, alla possibilità di totalizzare ancora i crediti del triennio passato recuperando i crediti tratti dalla formazione
di quest’anno e del prossimo (che, ovviamente, non potranno essere fatti valere due volte), nonché all’individuazione di ulteriori tematiche di interesse nazionale.
Con riferimento all’istituto dell’autoapprendimento (già illustrato nelle sopraindicate circolari federali), la Commissione ha deliberato, tra l’altro, l’ampliamento della percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione per il triennio 2017-2019 che passa dal 10 al 20%.
Si rammenta che, in ambito ECM, l’autoapprendimento consiste:
nell’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la
formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati;
nell’attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non
preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione.
La Commissione ha deliberato, inoltre, che gli Ordini hanno la facoltà di “prevedere e valutare ulteriori tipologie di autoformazione sulla base delle esigenze delle specifiche professioni”.
A tal proposito, si osserva che potrebbero essere ritenute rientranti nell’ambito di tale modalità di formazione le seguenti attività formative:
a) la partecipazione alle riunioni delle Assemblee degli iscritti nelle quali si trattino temi di aggiornamento professionale;
b) la partecipazione a corsi/incontri/eventi di aggiornamento professionale di vario tipo organizzati dall’Ordine, da Associazioni professionali, da Società scientifiche o altri soggetti con esperienza in campo sanitario;
c) la partecipazione ad eventi di volontariato con prestazione di attività professionale tra i quali, in particolare, si richiamano quelli realizzati dall’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari per la Protezione civile.
Per ottenere il riconoscimento della formazione svolta attraverso tale modalità, l’iscritto deve inoltrare al proprio Ordine apposita richiesta mediante autocertificazione, nella quale indichi con precisione i percorsi seguiti. Nel caso di libri e riviste, andrebbe per esempio citato titolo, autore, editore, anno di pubblicazione. Nel caso di volontariato dovrebbero essere dichiarati tutti gli elementi idonei ad individuare l’attività prestata, in quanto, la validazione del percorso formativo seguito, che viene per l’appunto
autocertificato (sulla base del modello fornito dal Co.Ge.A.P.S. - cfr. all. 1), dovrà essere effettuata dagli Ordini, i quali, in questo caso, “trasmetteranno al Co.Ge.A.P.S. i crediti”.
Un'altra modalità per ottenere il riconoscimento dei crediti è quella di collegarsi direttamente al sito CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) raggiungibile al link http://www.cogeaps.it ed inserire autonomamente i dati dell’autocertificazione attraverso l’area riservata. Si segnala che utilizzando quest’ultima modalità i tempi per ottenere il riconoscimento dei crediti sono più lunghi rispetto alla procedura effettuata dall’Ordine.