Modifiche all’art. 4 del D.L. 44/2022: dal 2 novembre 2022 cessa ex lege l’obbligo vaccinale per i sanitari.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, recante “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”.
L’art. 7 introduce delle modifiche all’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, in materia di obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie, anticipando dal 31 dicembre 2022 al 1° novembre 2022 la scadenza dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie; pertanto, cessa ex lege l’efficacia delle sospensioni per inadempimento del predetto obbligo.
Con ordinanza 31 ottobre 2022, pubblicata sempre nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre u.s., è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2022, l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.