Coronavirus (COVID-19): varate dal Governo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.
Riferimenti:D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
D.P.C.M. 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (G.U. 23 febbraio 2020, n. 45)
Si informa che il Governo, preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità e ritenuto necessario emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha adottato i seguenti provvedimenti:
- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.P.C.M. 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Si evidenziano di seguito le misure di interesse.
D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.
Per quanto riguarda il servizio farmaceutico, si richiama, in particolare, l’attenzione sulle lettere k) e l) che prevedono la possibilità di adottare le seguenti misure:
- chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali specificamente individuati;
- previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente.
Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus.
Per l’introduzione delle suddette misure, è prevista, altresì, l’adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale.
D.P.C.M. 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto
In attuazione del D.L. 6/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell’allegato 1, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all’allegato 1 (all. 1), da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.
Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni (Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate).
Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale
Gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
La modalità di lavoro agile è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di
emergenza nazionale o locale nel rispetto della normativa vigente e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
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Nuova circolare del Ministero della salute: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
Si trasmette, altresì, in allegato, la circolare del Ministero della salute, con la quale sono state fornite nuove indicazioni in merito (all. 2).
La circolare ridefinisce, nell’allegato 1, la definizione di caso sospetto, probabile o confermato e, nell’allegato 3, fornisce l’elenco dei laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Inoltre, contiene ulteriori indicazioni per gli operatori delle strutture sanitarie alle quali si rimanda per ogni necessario approfondimento.
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Indicazioni per i farmacisti
Tutte le farmacie, in quanto rientranti tra i servizi pubblici essenziali, devono rimanere aperte secondo gli orari ed i turni di guardia stabiliti.
FARMACIE CHE OPERANO NEI COMUNI PER I QUALI NON SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE
A. ZONE GIALLE - I farmacisti e il personale in servizio che svolgono l’attività lavorativa nelle farmacie aperte al pubblico nei Comuni e nelle aree per le quali le Autorità competenti non hanno adottato specifiche misure di contenimento e gestione dell’emergenza nei confronti delle farmacie, dovranno:
1. svolgere l’attività a battenti aperti, con la precauzione di evitare il più possibile che sostino in farmacia un numero elevato di persone e facendo rispettare la distanza di sicurezza già presente per la normativa della privacy;
2. evitare il contatto ravvicinato con le persone che entrano in farmacia ed in particolare con quelle che hanno evidenti sintomi di problemi respiratori;
3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se prima non sono state lavate e successivamente disinfettate con soluzione disinfettante idroalcolica;
4. pulire le superfici esposte a contatto con disinfettanti a base di cloro o alcol.
FARMACIE CHE OPERANO NEI COMUNI PER I QUALI SONO STATE ADOTTATE MISURE SPECIFICHE
B. -ZONA ROSSA - I farmacisti e il personale in servizio che svolgono l’attività lavorativa nelle farmacie aperte al pubblico nei Comuni e nelle aree per le quali le
Autorità competenti hanno adottato specifiche misure di contenimento e gestione dell’emergenza, dovranno:
1. svolgere l’attività a battenti aperti limitando il più possibile l’accesso della popolazione per evitare assembramenti. Se possibile fare accedere un cittadino alla volta – in attesa che vengano fornite ulteriori indicazioni sulla possibilità di svolgimento del servizio a battenti chiusi.
2. verificare che chi accede alle farmacie indossi un dispositivo di protezione individuale o adotti particolari misure di cautela eventualmente individuate dal Dipartimento di prevenzione dell’ATS o da ordinanze dei Sindaci dei Comuni interessati.
3. evitare il contatto ravvicinato con le persone che entrano in farmacia ed in particolare con quelle che hanno evidenti sintomi di problemi respiratori;
4. mettere a disposizione nel locale vendite un numero adeguato di dispensatori di soluzioni disinfettanti idroalcoliche* per il lavaggio delle mani da parte di tutti i clienti verificando che venga fatto sia quando entrano in farmacia sia quando escono;
5. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani se prima non sono state lavate e successivamente disinfettate con soluzione disinfettante idroalcolico.
6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
Per le vie brevi, l’Autorità competente ha assicurato:
- l’accesso nelle zone rosse ai farmacisti che abitano in Comuni o aree non sottoposte a specifiche misure di contenimento e che debbano recarsi al posto di lavoro;
- ai corrieri per garantire la regolare fornitura dei medicinali.
Si attende la formalizzazione di tali assicurazioni.
PARAFARMACIE
I farmacisti che operano nelle parafarmacie, qualora le stesse siano autorizzate a rimanere aperte sulla base dei provvedimenti delle competenti Autorità, seguiranno le stesse misure di contenimento e prevenzione del rischio.
Approvvigionamento mascherine
Con riferimento alle mascherine, si segnala che la Federazione ha scritto al Ministero della salute e al Dipartimento della Protezione Civile, richiedendo la più ampia collaborazione al fine di assicurare l’approvvigionamento delle stesse per i farmacisti.
Allestimento gel disinfettante mani
Si riporta di seguito la formulazione per l’eventuale preparazione galenica di soluzioni cutanee adatte alla disinfezione delle mani (fonte SIFAP).
Da una rapida ricognizione è emerso che nella Farmacopea Britannica sono presenti alcune monografie di soluzioni cutanee adatte alla disinfezione delle mani.
A titolo esemplificativo, si riportano alcune formule allestibili con relativo prezzo indicativo derivante dall'applicazione della TNM, ovvero da intendersi come massimo.
Etanolo diluito
"Etanolo 60% V/V diluire 623 mL di Etanolo 96% V/V fino a 1000 mL con acqua purificata."
Monografia Dilute Ethanols BP
Esempio preparazione per 100 mL
Etanolo 96% 63 mL
Acqua depurata 37 mL
Si può anche preparare una soluzione diluita densa gelificandola con appropriato gelificante (es. idrossipropilcellulosa o idrossieticellulosa all'1%).
Sodio ipoclorito diluito soluzione cutanea
"Soluzione acquosa cutanea di sodio ipoclorito contenente l'1% m/m di cloro disponibile. Può contenere adatti agenti stabilizzanti e cloruro di sodio. Deve essere conservata in contenitori ben chiusi e protetti dalla luce, a temperatura inferiore a 20°C e lontano da sostanze acide."
Monografia Dilute Sodium Hypochlorite Solution BP
Esempio preparazione per 100 g
soluzione di ipoclorito di sodio al 15% m/m 6,7 g
acqua depurata 93,3 g