L. 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative”
Si informa che, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio u.s., è in vigore, dalla medesima data, la legge di conversione del decreto-legge 244/2016, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Quanto alle modificazioni apportate al provvedimento durante l’iter di convenzione in legge, si evidenzia quanto segue.
Validità graduatorie concorso straordinario
Con un emendamento approvato nel corso dell’esame in sede referente dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato e recepito nel testo definitivamente licenziato dalla Camera, le graduatorie regionali del concorso straordinario per sedi farmaceutiche, finora valide per due anni, sono state prorogate per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario.
Nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco
Resta confermata la proroga di un anno del termine per l’entrata in vigore del nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, che quindi slitta al 1° gennaio 2018.
Misure di governo della spesa farmaceutica
Recepita nel testo definitamente approvato anche la proroga, fino al 31 dicembre 2017, del termine di cui all’art. 21, comma 1 del DL 113/2016 convertito con modificazioni dalla L 160/2016 (misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) per la revisione del “sistema di governo” del settore
farmaceutico.
SISTRI
Anche l’ulteriore proroga in materia di SISTRI è stata confermata e, pertanto, resta fermo l’obbligo per le farmacie di mantenere anche il registro di carico e scarico dei rifiuti (c.d. “doppio binario) fino al subentro del nuovo concessionario del sistema e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
Pubbliche amministrazioni
Non sono state apportate modifiche neppure alla disposizione che proroga fino al 1° gennaio 2018 il termine di cui all’articolo 2, comma 4, del DLgs 81/2015, a decorrere dal quale è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Requisito dell’idoneità
Nel corso dell’esame in Parlamento è stato respinto l’emendamento presentato dai Sen. Mandelli, D’Ambrosio Lettieri ed altri, volto a prorogare il termine, scaduto lo scorso 31 dicembre 2016, per poter acquisire la titolarità della farmacia, ovvero per poter diventare socio di una società di farmacia senza essere in
possesso del requisito dell’idoneità.
Pertanto, dal 1° gennaio 2017, ai fini dell’acquisizione della titolarità delle farmacie, nonché di quote in società titolari di farmacie è nuovamente necessario il requisito dell’idoneità.