TAR Lazio sentenza 7539/2016-pubblicità presso il pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione-(SOP)
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 7539 del 30 giugno 2016 (All. 1), si è pronunciato sulla questione concernentela pubblicità presso il pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP).
La controversia aveva ad oggetto la sussistenza o meno, nell’ordinamento italiano, del divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non appartenenti alla categoria dei medicinali di automedicazione.
In particolare, il TAR Lazio, dopo aver effettuato una ricostruzione del quadro normativo, ha disposto l’accoglimento del ricorso presentato da un’azienda farmaceutica affermando l’insussistenza di tale divieto.
Con riferimento, invece, alla tesi sostenuta dal Ministero della Salute - fondata sul presupposto che i farmaci SOP siano potenzialmente più pericolosi per la salute pubblica dei farmaci OTC e che, pertanto, forme di pubblicità di tali farmaci potrebbero incentivarne il loro consumo dando luogo ad eventuali determinazioni all’acquisto assunte dagli utenti in via autonoma e, quindi, a prescindere dal consiglio del farmacista - il Collegio ha sottolineato che:
a) “sia i farmaci OTC che quelli SOP in quanto commercializzati senza la previa necessità della ricetta medica sono dal legislatore considerati sullo stesso piano sotto il profilo della tutela della salute pubblica;
b) né per suffragare un'eventuale differenza in tal senso può essere richiamata la necessità del previo consiglio del farmacista, attesa l'irrilevanza sotto il profilo giuridico di tale elemento, in quanto se il consumatore finale richiede un determinato farmaco SOP il farmacista è tenuto a consegnarlo;
c) ne consegue che nel quadro legislativo […] la finalità pubblicistica di assicurare un consumo responsabile e documentato dei farmaci SOP deve essere razionalmente perseguito imponendo rigorose prescrizioni al messaggio pubblicitario e non ponendo, quindi, un divieto in via generale di pubblicità per i farmaci de quibus, che verrebbe ad attribuire ai fini della pubblicità un ruolo determinante al consiglio del farmacista, ruolo che ai fini del consumo non è dato individuare.”
Si precisa che si tratta di una decisione di primo grado e che, quindi, potrebbe essere appellata al Consiglio di Stato.