TAR Lazio sentenza 7539/2016-pubblicità presso il pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione-(SOP)

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 7539 del 30 giugno 2016 (All. 1), si è pronunciato sulla questione concernentela pubblicità presso il pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP).  
La  controversia  aveva  ad  oggetto  la  sussistenza  o  meno,  nell’ordinamento italiano,  del  divieto  di  pubblicità  presso  il  pubblico  di  medicinali  non  soggetti  a prescrizione  medica  ma  non  appartenenti  alla  categoria  dei  medicinali  di automedicazione.
In  particolare,  il  TAR  Lazio,  dopo  aver  effettuato  una  ricostruzione  del quadro normativo, ha disposto l’accoglimento del ricorso presentato da un’azienda farmaceutica affermando l’insussistenza di tale divieto.
Con  riferimento,  invece,  alla  tesi  sostenuta  dal  Ministero  della  Salute - fondata sul presupposto che i farmaci SOP siano potenzialmente più pericolosi per la salute pubblica dei farmaci OTC e che, pertanto, forme di pubblicità di tali farmaci potrebbero  incentivarne  il  loro  consumo  dando  luogo  ad  eventuali  determinazioni all’acquisto  assunte  dagli  utenti  in  via  autonoma  e,  quindi,  a  prescindere  dal consiglio del farmacista - il Collegio ha sottolineato che:
a) “sia i farmaci OTC che quelli SOP in quanto commercializzati senza la previa  necessità  della  ricetta medica  sono  dal  legislatore  considerati  sullo  stesso piano sotto il profilo della tutela della salute pubblica;
b)  né  per  suffragare  un'eventuale  differenza  in  tal  senso  può  essere richiamata la necessità del previo consiglio del farmacista, attesa l'irrilevanza sotto il profilo giuridico di tale elemento, in quanto se il consumatore finale richiede un determinato farmaco SOP il farmacista è tenuto a consegnarlo;
c)  ne  consegue  che  nel  quadro  legislativo  […]  la  finalità  pubblicistica  di assicurare  un  consumo  responsabile  e  documentato  dei  farmaci  SOP  deve  essere razionalmente  perseguito  imponendo  rigorose  prescrizioni  al  messaggio pubblicitario e non ponendo, quindi, un divieto in via generale di pubblicità per i farmaci  de  quibus,  che  verrebbe  ad  attribuire  ai  fini  della  pubblicità  un  ruolo determinante al consiglio del farmacista, ruolo che ai fini del consumo non è dato individuare.”
 
Si precisa che si tratta di una decisione di primo grado e che, quindi, potrebbe essere appellata al Consiglio di Stato.

 
 
 
 
 

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