Split payment – meccanismo della scissione dei pagamenti

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha modificato il DPR 633/1972  “Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto”, introducendo una nuova modalità di versamento dell’IVA per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle  pubbliche amministrazioni effettuati (c.d. split payment). In base a tale meccanismo la P.A. verserà al suo fornitore l’importo della fattura, relativa alla prestazione o alla cessione, al netto dell’IVA, provvedendo successivamente al versamento dell’imposta direttamente all’erario. Le modalità e i termini per il versamento dell’IVA da parte della PA
sono state individuate con DM 23 gennaio 2015.
 
L’Agenzia  delle  Entrate,  con  circolare  9  febbraio  2015  (cfr  all.  1),  ha fornito  alcuni  chiarimenti  in  merito  all’ambito  soggettivo  di  applicazione  del suddetto  meccanismo  di  scissione  dei  pagamenti  escludendo  espressamente  gli Ordini professionali dall’applicazione dello stesso.  
 
La disciplina in questione riguarda invece le ASL, gli enti ospedalieri ed altre  articolazioni  del  Servizio  sanitario  nazionale  che  hanno  rapporti  con  le farmacie.
 
In proposito si evidenzia che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le  operazioni  (ad  es,  piccole  spese  dell’ente  pubblico)  certificate  dal  fornitore mediante  il  rilascio  della  ricevuta  fiscale  o  dello  scontrino  fiscale.  Pertanto,  le operazioni  effettuate  dalle  farmacie,  nei  confronti  delle  ASL,  assoggettate  a ricevuta  fiscale  o  scontrino  fiscale  non  comportano  l’applicazione  dello  split payment.  
 
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni in relazione  alle  quali  il  corrispettivo  sia  stato  pagato  dopo  il  1°  gennaio  2015  e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla predetta data; non è, invece, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura entro il 31 dicembre 2014.
 

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