Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di Bilancio 2017: le novità di interesse

Riferimenti:  Legge  11  dicembre  2016,  n.  232  “Bilancio  di  previsione  dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (GU Serie Generale n. 297 del 21.12.2016, S.O. n. 57/L).
 
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge di Bilancio 2017, in vigore dal 1° gennaio 2017.
 
A  seguito  delle  modificazioni  introdotte  dalla  L.  163/2016  alla  Legge  di contabilità  e  finanza  pubblica  (L.  196/2009),  la  legge  di  Bilancio  risulta  ora articolata in due distinte sezioni. La prima (Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici) contiene le misure necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF; la seconda (Approvazione degli stati  di  previsione)  riporta  invece  le  previsioni  di  entrata  e  di  spesa,  espresse  in termini di competenza e di cassa.
 
In  merito  ai  contenuti  del  provvedimento,  si  evidenziano  le  seguenti disposizioni  di  interesse,  concernenti  l’efficientamento  della  spesa  del  Servizio sanitario  nazionale  e  l’assistenza  sanitaria,  contenute  nei  commi  da  382  a  412 dell’articolo 1. 
 
Finanziamento SSN (comma 392)
 
Il  livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui concorre  lo  Stato  è  rideterminato  in  113  miliardi  di  euro  per  il  2017  (quindi  2 miliardi in più rispetto ai 111 miliardi del 2016) e in 114 miliardi di euro per il 2018.
Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115 miliardi di euro.  
A  decorrere  dall’anno  2017  una  quota  del  livello  di  finanziamento  del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 1 miliardo di euro, viene vincolata al finanziamento  di  specifici  Fondi  rivolti  alla  spesa  farmaceutica  -  medicinali innovativi,  innovativi  oncologici  e  vaccini  –  e  alla  stabilizzazione  del  personale SSN.
 
Fascicolo sanitario elettronico (commi 382-384)
 
Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  382  a  384  sono  volte  a  rendere immediatamente  operativa  la  realizzazione  del  Fascicolo  Sanitario  Elettronico (FSE).  A  tal  fine,  è  previsto  che  l’Agenzia  per  l’Italia  digitale,  in  accordo  con  il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, con le regioni e le province  autonome,  curi  la  progettazione  dell’infrastruttura  nazionale  necessaria  a
garantire l’interoperabilità dei FSE.
 
La realizzazione di tale infrastruttura è affidata al Ministero dell’economia e delle  finanze  attraverso  l’utilizzo  del  Sistema  Tessera  sanitaria.  È  previsto  inoltre l’istituto  del  commissariamento  qualora  una  regione  non  rispetti  i  termini  per  la realizzazione del FSE.  
Per  la  progettazione  e  la  realizzazione  dell’infrastruttura  nazionale  per interoperabilità dei FSE è disposta un’autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017.
 
Tetti di spesa farmaceutica (commi 398 e 399)
 
I  commi  398  e  399  riguardano  la  spesa  farmaceutica.  Com’è  noto,  il provvedimento, al fine di una maggiore trasparenza e chiarezza dei dati, ridetermina, a  decorrere  dal  2017,  i  tetti  delle  due  componenti,  territoriale  ed  ospedaliera, introducendo  conseguentemente  una  nuova  denominazione  degli  stessi.  In particolare è previsto che:
1. il  tetto  della  spesa  farmaceutica  ospedaliera  (nel  2016  fissato  al  3,5%), ridefinito “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”, sia calcolato al lordo  della  spesa  per  i  farmaci  di  classe  A  in  distribuzione  diretta  e distribuzione per conto e sia rideterminato nella misura del 6,89%;
2.  il  tetto  della  spesa  farmaceutica  territoriale  (nel  2016  fissato  all’11,35%), ridefinito “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”, sia rideterminato nella misura del 7,96%.
 
Fondi  per  i  farmaci  innovativi  e  per  i  farmaci  oncologici  innovativi
(commi 400-406)
 
A  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  è  prevista  l’istituzione,  nello  stato  di previsione  del  Ministero  della  salute,  del  Fondo  per  il  concorso  al  rimborso  alle Regioni  per  l’acquisto  dei  medicinali  innovativi  e  del  Fondo  per  il  concorso  al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una
dotazione di 500 milioni ciascuno. Entrambi i fondi sono finanziati mediante utilizzo della  quota  appositamente  destinata  del  livello  di  finanziamento  del  fabbisogno sanitario nazionale.
 
La  spesa  per  l'acquisto  dei  farmaci  innovativi  e  dei  farmaci  oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti  (spesa  farmaceutica  ospedaliera)  per  l'ammontare  eccedente  annualmente l'importo di ciascuno dei fondi.  
 
Con  determina  dell’AIFA  da  adottare,  previo  parere  della  Commissione consultiva tecnico-scientifica, entro il 31 marzo 2017, sono definiti i criteri per la classificazione  dei  farmaci  innovativi  e  a  innovatività  condizionata  e  dei  farmaci oncologici  innovativi.  Con  la  medesima  determinazione  sono  definite  le  modalità per  la  valutazione  degli  effetti  dei  predetti  farmaci  ai  fini  della  permanenza  del requisito  di  innovatività  e  le  modalità  per  la  eventuale  riduzione  del  prezzo  di rimborso  a  carico  del  SSN.  Nelle  more  dell’adozione  della  determinazione,  e comunque non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della procedura sono quelli già individuati dall’AIFA.
 
Rapporto  di  biosimilarità  tra  farmaci  e  procedure  pubbliche  di acquisto (comma 407)
 
Il comma 407 riguarda il rapporto di biosimilarità tra farmaci, che sussiste solo  ove  accertato  dalla  European  Medicine  Agency  (EMA)  o  dall’Agenzia italiana  del  farmaco,  tenuto  conto  delle  rispettive  competenze  e  le  procedure pubbliche  di  acquisto  per  i  farmaci  biosimilari,  nell’ambito  delle  quali  non
possono essere posti in gara nel medesimo lotto princìpi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche.

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