Legge 98/2013 – Art. 42 – soppressione certificazioni sanitarie: chiarimenti
Si segnala che l’art. 42, comma 2, del D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013, ha soppresso l’obbligo, in precedenza previsto dall’art. 32 del R.D. 1706/1938, per i titolari di farmacia di esibire i certificati medici atti a comprovare l’idoneità fisica dei dipendenti all’esercizio professionale e l’assenza di malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l’esercizio stesso.
Pertanto, i titolari di farmacia non sono più tenuti a trasmettere la suddetta documentazione all’ASL di riferimento in occasione della comunicazione dei dipendenti assunti.
E’ stato, altresì, abrogato l’obbligo, previsto dagli artt. 14 della L. 283/1962 e 37 del D.P.R. 327/1980, del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari.