DM 7.12.2016 Attuazione art. 2, comma 5, DLgs 127/2015, recante l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche a i fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

Il DLgs 127/2015 ha previsto la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di  beni  e  delle  prestazioni.  A  decorrere  dal  1°  aprile  2017,  tali  operazioni telematiche saranno invece obbligatorie per i gestori di distributori automatici.
 
Il medesimo DLgs 127/2015 ha inoltre demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica.  
 
In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il DM  7 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2016 e in vigore dal 1° gennaio 2017. Il DM individua le caratteristiche del “documento commerciale”, ossia la certificazione che deve essere emessa da chi ricorre alla memorizzazione elettronica
ed alla trasmissione telematica dei dati.
 
Il  medesimo  DM  chiarisce  inoltre  che,  ai  fini  dell’applicazione  delle disposizioni  in  materia  di  trasmissione  telematica  delle  spese  sanitarie  al  sistema Tessera  sanitaria  e  dichiarazione  precompilata , il documento  commerciale  è  considerato  compreso  nella  definizione  di  “documento fiscale” di cui al DM 31 luglio 2015 (che contempla ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti).

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