DM 7.12.2016 Attuazione art. 2, comma 5, DLgs 127/2015, recante l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche a i fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
Il DLgs 127/2015 ha previsto la possibilità, a decorrere dal 1° gennaio 2017, di optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni. A decorrere dal 1° aprile 2017, tali operazioni telematiche saranno invece obbligatorie per i gestori di distributori automatici.
Il medesimo DLgs 127/2015 ha inoltre demandato ad un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l’individuazione di tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica.
In attuazione di tale disposizione, è stato adottato il DM 7 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2016 e in vigore dal 1° gennaio 2017. Il DM individua le caratteristiche del “documento commerciale”, ossia la certificazione che deve essere emessa da chi ricorre alla memorizzazione elettronica
ed alla trasmissione telematica dei dati.
Il medesimo DM chiarisce inoltre che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di trasmissione telematica delle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria e dichiarazione precompilata , il documento commerciale è considerato compreso nella definizione di “documento fiscale” di cui al DM 31 luglio 2015 (che contempla ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti).