Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza: voto di fiducia del Senato

Si informa che, nella seduta del 3 maggio, l’Aula del Senato, con 158 voti favorevoli e 110 contrari, ha approvato il maxiemendamento, su cui è stata posta la fiducia, interamente sostitutivo dell’AS 2085 “Legge annuale per il mercato e la  concorrenza”  e  che  contiene  le  modifiche  apportate  nel  corso  dell’iter  in
Commissione 10ª (Industria, commercio e turismo). Il provvedimento torna ora all’esame della Camera.
 
I  commi  da  158  a  166  del  maxiemendamento  recepiscono  interamente  le modificazioni  in  materia  di  assistenza  farmaceutica  già  approvate  dalla Commissione  10ª.  In  merito  si  segnalano  le  seguenti  proposte  modificative presentate  dai  Sen.  Mandelli  e  D’Ambrosio  Lettieri,  finalizzate  a  garantire
l’autonomia  e  l’indipendenza  della  professione  e  l’integrità  del  servizio  di assistenza farmaceutica, che tuttavia il Governo e la maggioranza parlamentare non hanno inteso recepire:
  presenza  maggioritaria  dei  soci  farmacisti  nella  misura  minima  di  due terzi  come  per  tutte  le  altre  società  di  capitali  relative  alle  altre professioni;
  inserimento nelle società di un farmacista con la funzione di garante del rispetto dei doveri deontologici;
  contributo del 2% del fatturato delle società di capitali a favore dell’ente
di previdenza dei farmacisti.
 
Si  fornisce  di  seguito  una  sintesi  dei  contenuti  del  disegno  di  legge  che maggiormente incidono sull’attuale assetto ordinamentale.
 
Titolarità della farmacia  
 
Con una modificazione all’art. 7 della L. 362/1991, è riconosciuta anche alle società di capitali la possibilità di essere titolari di farmacia.
A  seguito  dell’approvazione,  durante  l’iter  al  Senato,  dell’emendamento 48.100 a firma dei relatori, Sen. Luigi Marino e Tomaselli, modificando il testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, è stato introdotto un tetto del 20% per cento su base regionale (o provincia autonoma) al controllo diretto o indiretto delle farmacie da parte di ciascuna delle società titolari di farmacia, aprendo in tal modo a un vero e proprio oligopolio.
Infatti, quello del 20% è un tetto risibile e irrilevante, in quanto si riferisce alla  percentuale  massima  che  ciascuna  società  di  capitali  (e  non  le  società  di capitali  nel  loro  complesso)  potrà  detenere  nell’assetto  proprietario  delle farmacie sul territorio regionale o nella provincia autonoma.  
 
Incompatibilità  
 
La  partecipazione  alle  società  titolari  di  farmacia  è  incompatibile  con qualsiasi  altra  attività  svolta  nel  settore  della  produzione  e  informazione scientifica  del  farmaco,  nonché  con  l’esercizio  della  professione  medica.  Alle società titolari di farmacia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
contenute  nell’art.  8  della  L.  n.  362/1991,  disciplinanti  l’istituto  delle incompatibilità nella gestione societaria.
 
Gestione societaria
 
Possono essere soci delle società titolari di farmacia anche i non farmacisti.
 
La  direzione  della  farmacia  gestita  da  società  deve  essere  affidata  ad  un farmacista, anche non socio, in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della L. n. 475/1968.  
 
Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della L. 475/1968, come sostituito dall’art. 11 della L. 362/1991, è sostituito  temporaneamente  da  un  farmacista  (anche  non  socio)  in  possesso  del requisito  dell’idoneità.  Tale  disposizione  è  stata  introdotta  con  l’emendamento 48.50,  a  firma  dei  Sen.  Mandelli,  D'Ambrosio  Lettieri,  Pelino,  Rizzotti, Piccinelli, accolto dalla Commissione 10^ del Senato.
 
E’  stato  eliminato  il  numero  massimo  di  farmacie  di  cui  può  essere  titolare ciascuna  società,  che  ad  oggi  è  di  quattro  nella  provincia  dove  ha  sede  legale  la società.
 
E’  stato  inoltre  previsto  l’obbligo  di  comunicazione,  alla  Federazione  degli Ordini  dei  farmacisti  italiani,  nonché  all’assessore  alla  sanità  della  competente Regione o Provincia autonoma, all’Ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria  locale  competente  per  territorio,  dello  statuto  delle  società  titolari  di
farmacia e di ogni successiva variazione, ivi inclusa quella relativa alla compagine sociale.
 
Gestione in forma associata
 
A  seguito  dell’accoglimento,  sempre  in  Commissione  10^, dell’emendamento  48.91,  a  firma  dei  Sen.  D'Ambrosio  Lettieri,  Mandelli, Perrone,  il  disegno  di  legge  -  modificando  l’articolo  11,  comma  7  del  DL
1/2012, convertito dalla L 27/2012 - riduce da dieci a tre anni il periodo in cui i vincitori  in  forma  associata  del  concorso  straordinario  devono  mantenere  la gestione associata.
 
Orari e turni
 
Il titolare o il gestore della farmacia può prestare servizio in orari ed in periodi aggiuntivi  rispetto  a  quelli  obbligatori,  purché  ne  dia  preventiva  comunicazione all’Autorità sanitaria competente e all’Ordine provinciale dei farmacisti ed informi la  clientela  mediante  cartelli  affissi  all’esterno  dell’esercizio.  L’obbligo  di comunicazione all’Ordine provinciale è stato introdotto dall’emendamento 49.4 a firma  dei  Senatori  D’Ambrosio  Lettieri,  Mandelli,  Perrone,  accolto  durante l’esame in Commissione 10^.
 
Trasferimento farmacie soprannumerarie
 
Con  l’aggiunta  di  un  comma  all’art.  2  della  L.  475/1968,  è  stata  prevista  la possibilità, per le farmacie non sussidiate che risultino essere soprannumerarie per decremento  della  popolazione  nei  Comuni  fino  a  6.600  abitanti,  di  trasferirsi  in ambito  regionale  previo  pagamento  di  una  tassa  di  concessione  governativa  una tantum pari a € 5.000,00, sulla base di una graduatoria regionale per titoli che tenga
conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, fatta salva la procedura del concorso straordinario per il conferimento delle farmacie ex D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012.
 
Fornitura  alle  farmacie  dei  medicinali  utilizzabili  esclusivamente  in ambiente ospedaliero
 
Con  l’approvazione,  da  parte  della  Commissione  10^  del  Senato, dell’emendamento 48.88, a firma  dei Sen.  Mandelli, D'Ambrosio Lettieri, Pelino, Rizzotti, Piccinelli, è stata inserita una disposizione che modifica l’art. 92, comma 4, del DLgs 219/2006 prevedendo che i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero  o in strutture ad esso  assimilabili possano essere forniti, dai produttori e dai grossisti, anche alle farmacie che potranno distribuirli, in via esclusiva,  alle  strutture  autorizzate  ad  impiegarli  o  agli  enti  da  cui  queste dipendono (centri ospedalieri e strutture di ricovero a carattere privato).
 
Modificazioni al foglietto illustrativo
 
Il disegno di legge incide anche sull’art. 37 del DLgs 219/2006, in materia di modificazioni  al  foglietto  illustrativo  e  smaltimento  delle  scorte.  E’  infatti disposto che, in tale ipotesi, la vendita al pubblico delle scorte sia autorizzata dall’AIFA,  prevedendo  che  il  cittadino  scelga  la  modalità  per  il  ritiro  del
foglietto sostituito conforme a quello autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica.
 
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Si  ricorda,  infine,  che,  durante  l’esame  in  Commissione  10ª  (Industria, commercio, turismo) del suddetto disegno di legge, sono stati accolti dal Governo i seguenti ordini del giorno di interesse, a firma dei Sen. Mandelli e D’Ambrosio Lettieri:
 
 G/2085/39/10 (testo 2) MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, DI  BIAGIO,  SCALIA  che  impegna  il  Governo  a  valutare  l’opportunità  di assumere  iniziative  volte  a  prevedere  il  versamento  all'Ente  Nazionale  di Previdenza  ed  Assistenza  Farmacisti  (ENPAF)  di  un  contributo  da  parte  delle
società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia con capitale maggioritario di soci non farmacisti;
 
 G/2085/33/10 (testo 2) MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI,  PICCINELLI  che  impegna  il  Governo  a  valutare  l’opportunità  di assumere  iniziative  normative  volte  ad  abrogare  il  divieto  di  cui  all'art.  68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 30 del 2005, e, pertanto, consentire l'utilizzo  di  principi  attivi  realizzati  industrialmente  per  eseguire  preparazioni galeniche di medicinali protetti da brevetto;  
 
 G/2085/41/10 (testo 2) MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, BUEMI che impegna il Governo a valutare l’opportunità rideterminare le soglie di fatturato previste al quarto e al quinto periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopra richiamata, prevedendo che  per le farmacie rurali le  agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore a euro 510.000 e, per le altre farmacie,  la  riduzione  dello  sconto  in  caso  di  fatturato  annuo  in  regime  di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 360 milioni.
 
 
La  Federazione  degli  Ordini  continuerà,  anche  nel  prosieguo  dell’iter  del provvedimento  alla  Camera,  a  proporre  i  necessari  correttivi  al  suddetto provvedimento,  che  contiene  misure  non  condivise  dalla  professione  e  che avranno  come  conseguenza  quella  di  indebolire  ulteriormente  il  servizio
farmaceutico italiano a vantaggio di dinamiche estranee alla tutela della salute.
 

 

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