Deontologia professionale - Esercizio abusivo della professione
Si richiama l’attenzione su alcuni profili di fondamentale importanza relativamente all’esercizio abusivo della professione.
Il farmacista che consenta o agevoli a qualsiasi titolo l’esercizio abusivo della professione concorre nel reato di cui all’art. 348 del Codice Penale ed è assoggettato alla sanzione di cui all’art. 8 della legge 175/1992 che prevede l’interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno, da irrogarsi in sede di procedimento disciplinare.
Si rammenta, infine, che costituisce preciso obbligo deontologico per il farmacista che presta la propria attività al pubblico (art. 5, comma 1, Cod. Deont. Farm.), indossare il camice bianco e il distintivo professionale. La ratio di tale disposizione è di tutta evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista,
unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali.