Deontologia professionale - Esercizio abusivo della professione

Si  richiama  l’attenzione  su  alcuni  profili  di  fondamentale importanza relativamente all’esercizio abusivo della professione.
 
Il farmacista che consenta o agevoli a qualsiasi titolo l’esercizio abusivo della professione concorre nel reato di cui all’art. 348 del Codice Penale ed è assoggettato alla sanzione di cui all’art. 8 della legge 175/1992 che prevede l’interdizione dalla professione  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un  anno,  da  irrogarsi  in  sede  di procedimento disciplinare.
 
Si  rammenta,  infine,  che  costituisce  preciso  obbligo  deontologico  per  il farmacista che presta la propria attività al pubblico (art. 5, comma 1, Cod. Deont. Farm.),  indossare  il  camice  bianco  e  il  distintivo  professionale.  La  ratio  di  tale disposizione è di tutta evidenza e risiede nella necessità di garantire al cittadino la possibilità di individuare agevolmente e senza possibilità di equivoci il farmacista,
unico professionista abilitato a fornire consigli sui medicinali.
 

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