Chiarimenti su contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ha emanato la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018 (all.1), con la quale ha fornito le
prime  indicazioni  interpretative  in  materia  di  contratto  di  lavoro  a  tempo determinato e somministrazione di lavoro dopo le modifiche introdotte dal D.L. n.  87/2018,  recante  “Disposizioni  urgenti  per  la  dignità  dei  lavoratori  e  delle imprese”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2018. 

In primo luogo, per quanto concerne il contratto a tempo determinato, il Dicastero ha ripercorso le principali novità introdotte dal Decreto Dignità:

- la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto a tempo determinato,  anche  per  i  rapporti  instaurati  per  effetto  di  una  successione  di contratti;
- la possibilità per le parti di stipulare un contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi, in caso di durata superiore sono necessarie delle specifiche condizioni  (esigenze  temporanee  e  oggettive,  estranee  all’ordinaria  attività, esigenze  di  sostituzione  di  altri  lavoratori,  esigenze  connesse  a  incrementi
temporanei,  significativi  e  non  programmabili  dell’attività).  Tali  causali  sono necessarie anche se il superamento dei 12 mesi avviene a seguito di proroga di un contratto originariamente inferiore a 12 mesi;
- il presupposto per la proroga del contratto che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine;
- la possibilità in sede di contrattazione collettiva di stabilire una durata massima di contratto a termine anche superiore a 24 mesi;
- l’esclusione della possibilità di desumere da elementi esterni al contratto la  data  di  scadenza,  ferma  restando  la  possibilità  che,  in  alcune  situazioni,  il termine del  rapporto di  lavoro continui a desumersi indirettamente  in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione;
- l’incremento dello 0,5% del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro,  per  ciascun  rinnovo  di  contratto  a  tempo  determinato,  anche  in somministrazione (non si applica in caso di proroga).
 
Con  riguardo  alla  somministrazione  di  lavoro  a  termine,  il  Ministero, sottolineando  che  il  decreto  ha  esteso  la  disciplina  del  lavoro  a  termine  alla somministrazione di lavoro a termine, con eccezione delle materie del diritto di precedenza,  di  pause  tra  un  contratto  e  il  successivo  e  di  limiti  al  numero  di
contratti, si è soffermato sulla durata massima della somministrazione a termine, sulle    condizioni  e  sui  limiti  che  consentono  il  ricorso  ad  un  tale  rapporto  di lavoro.
 
In  particolare,  il  Dicastero  ha  evidenziato  l’introduzione,  per  la  prima volta,  di  un  limite  all’utilizzo  dei  lavoratori  somministrati  a  termine,  con  la previsione di rispettare una proporzione tra lavoratori stabili e a termine presenti in azienda (derogabile dalla contrattazione collettiva).
 
Nell’impresa utilizzatrice possono, infatti, essere presenti, ferma restando la percentuale massima del 20% di contratti a termine, un numero di lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori inviati in missione per somministrazione a  termine  pari  al  30%  dei  lavoratori  a  tempo  indeterminato.  Tale  limite percentuale del 30 % trova applicazione per ogni nuova assunzione a termine o in somministrazione avvenuta a partire dal 12 agosto 2018.
 
Infine, la circolare, dopo aver ricordato che,  dalla data del 1° novembre 2018,  terminato  il  periodo  transitorio,  trovano  piena  applicazione  tutte  le disposizioni  introdotte  con  la  riforma,  compreso  l’obbligo  di  indicare  le condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi), ha chiarito
che,  in  base  ad  una  lettura  sistematica,  il  suddetto  periodo  transitorio  trova applicazione  anche  con  riferimento  alla  somministrazione  di  lavoro  a  tempo determinato.  
 

Ministero della SaluteAgenzia Italiana del FarmacoFederazione Ordini Farmacisti ItalianiEuropean Medicines Agencyil Farmacista Online
Realizzato da Kinetica
siti web Bologna