Accordo tra CSM, CNF e FOFI per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15 L. n. 24/2017, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018

In  data  12  marzo  2019  il  Presidente  della Federazione, On. Andrea Mandelli, ha sottoscritto l’accordo con il Consiglio Superiore della  Magistratura  e  il  Consiglio  Nazionale  Forense  (cfr.  all.1),  concernente  la
modifica  dei  criteri  per  la  formazione  e  l’aggiornamento  degli  albi  dei  periti  e  dei consulenti tecnici farmacisti tenuti dai Tribunali.  
 
In particolare, in data 24 maggio 2018 è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra CSM,  CNF  e  FNOMCeO  per  assicurare,  attraverso  l’attuazione  della  L.  24/2017, relativa  alla  responsabilità  civile  e  penale  degli  esercenti  le  professioni  sanitarie, l’adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché  le  figure  del  perito  e  del  consulente  tecnico  siano  in  grado  di  garantire all’autorità  giudiziaria  un  contributo  professionale  qualificato  ed  adeguato  alle complessità della materia.

Tenuto  conto  della  situazione  normativa  e  delle  caratteristiche  specifiche  della professione del farmacista, la Federazione ha richiesto di stipulare un apposito accordo con il quale concorrere all’attuazione delle linee guida per l’armonizzazione dei criteri e delle  procedure  di  formazione  degli  albi  dei  periti  e  dei  consulenti  tecnici  ex  art.  15 della L. 24/2017 di cui al Protocollo di intesa firmato tra CSM, CFN e  FNOMCeO.

Si fornisce di seguito una sintetica illustrazione dei contenuti dell’accordo.  
 
In  primo  luogo,  negli  albi  circondariali  è  prevista  la  presenza  di  una  specifica sezione riservata agli esercenti la professione di farmacista.
 
Nel  protocollo  è  specificato,  inoltre,  che  la  “speciale  competenza”,  valutata  dai Comitati  circondariali,  non  si  esaurisce  nel  mero  possesso  del  titolo  abilitativo  alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come  può  emergere  sia  dal  curriculum  formativo  e/o  scientifico  sia  dall’esperienza professionale del singolo esperto.
 
Per assicurare un’adeguata valutazione, il documento elenca gli elementi primari e secondari di valutazione (cfr. all. 1 articolo III, commi 4, 5 e 6).  
 
Tali elementi e le informazione contenute nel fascicolo personale (cfr. all.1 articolo IV), per buona prassi, devono essere forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all’albo, nel quale dovrà essere obbligatoriamente presente l’indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d’ufficio e di parte all’interno di procedimento civili o penali.
 
Le aree professionali nell’ambito dei quali i periti farmacisti potranno svolgere la loro attività consulenziale sono:
-  Area farmacia territoriale;
-  Area farmacia ospedaliera;
-  Area servizi farmaceutici;
-  Area legislazione e tecnica farmaceutica;
-  Area farmacologia;
-  Area analisi quali-quantitativa medicinali e prodotti della salute;
-  Area galenica;
-  Area cosmetologia;
-  Area nutraceutica e nutrizionale;
-  Area dispositivi medici;
-  Area gestionale ed organizzativa dell’esercizio farmaceutico.

Pertanto, il candidato, al momento dell’inserimento delle informazioni del fascicolo personale, potrà indicare una o più aree professionali di interesse.  
 
Si precisa che l’assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma  all’interno  dell’albo,  poiché  tale  circostanza  non  è  necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell’esperto.  
 
Si segnala, inoltre, che costituisce buona prassi quella per cui l’attività istruttoria dei Comitati  si  avvalga  della  presenza  al  loro  interno  degli  Ordini  professionali  dei farmacisti,  i  quali  possono  fare  proprie  osservazioni,  anche  con  riferimento  alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Con il presente accordo, la Federazione si è impegnata a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento, l’adesione degli Ordini provinciali dei farmacisti ai protocolli locali.
 

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