Vendita on- line medicinali: indicazioni per eventuali segnalazioni

Si rammenta che, con nota DGDMF prot. 0025654 del 10.5.2016, il Ministero della salute ha chiarito che, in ogni caso, non è consentito l’utilizzo di siti web  intermediari,  piattaforme  per  l’e-commerce  (marketplace)  ovvero  applicazioni mobile per smartphone o tablet (APP), funzionali alla gestione on line dei processi di
acquisto, in quanto la vendita on line è ammessa unicamente ai soggetti autorizzati.
 
È  stato  evidenziato,  inoltre,  che  l’utilizzo  di  piattaforme  tecnologiche  che  dal prodotto,  scelto  dall’utente,  risalgono  ad  un  venditore  autorizzato  selezionato  dal sistema,  appare  in  contrasto  con  il  diritto  di  libera  scelta  della  farmacia  da  parte  dei cittadini, previsto dall’art. 15 della L. n. 475/1968.  
 
Inoltre, la citata nota ha precisato che i distributori all’ingrosso di medicinali non possono  vendere  on  line  i  medicinali.  Il  titolare  di  farmacia  in  possesso  anche dell’autorizzazione  alla  distribuzione può  vendere on  line  solo  i  medicinali  acquistati dalla farmacia con il codice univoco della stessa e conservati presso il magazzino della farmacia.  Il  prezzo  dei  farmaci  venduti  on  line  non  può  essere  diverso  da  quello
praticato nella sede fisica della farmacia o della parafarmacia.
 
La  nota  ha  chiarito,  peraltro,  che  il  titolare  di  farmacia  può  vendere  on  line solamente i medicinali di cui sia già in possesso; pertanto, nel caso in cui sia sprovvisto del  medicinale  richiesto  e  proceda  ad  effettuare  l’ordine  dal  distributore,  deve  prima prendere in  carico  il  medicinale, entrandone  nel  materiale possesso,  e poi  spedirlo  al cliente.  
 
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Si  ricorda  che,  in  caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  richiamate,  la  legge prevede severe sanzioni, anche di carattere penale, per i soggetti responsabili.  
In  particolare,  è  previsto,  ai  sensi  dell’art.  122  del  R.D.  n.  1265/1934,  per  i titolari  di  farmacia  e  parafarmacia  che  vendano  on  line  i  medicinali  non  soggetti  a prescrizione medica, senza aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa vigente, l’applicazione della sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro.
 
Gli  stessi  soggetti  che  vendono  on  line  i  medicinali  soggetti  a  prescrizione medica sono puniti, ai sensi dell’art. 147, comma 4 bis del D.Lgs. n. 219/2006, con la reclusione sino ad un anno e con la multa da 2.000,00 a 10.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Alla stessa pena soggiace chiunque mette in commercio medicinali per i quali l'autorizzazione non è stata rilasciata o confermata ovvero è stata
sospesa o revocata, o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata.  Le pene sono  ridotte della metà quando la difformità  della composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
 
Inoltre, ai sensi dell’art. 147, comma 7 bis, del citato decreto, chiunque fabbrica, distribuisce,  importa,  esporta,  commercia  e  vende  a  distanza  al  pubblico  mediante  i servizi della società dell'informazione medicinali falsificati, nonché esercita attività di brokeraggio di medicinali falsificati, è punito con la reclusione da 1 a 3 e con la multa da euro 2.600,00 euro 15.600,00, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
 
Infine, i soggetti diversi dai titolari di farmacia e parafarmacia che vendano on line  i  medicinali,  sono  puniti,  ai  sensi  dell’art.  147,  comma  4-ter  del  D.Lgs.  n. 219/2006,  con  la  reclusione  da  sei  mesi  a  due  anni  e  con  la  multa  da  3.000,00  a 18.000,00 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.  
 
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Eventuali violazioni della normativa sopra indicata possono essere segnalate alle
seguenti Istituzioni:
 
   Agenzia italiana del farmaco
Via del Tritone, 181
00187 Roma
protocollo@aifa.mailcert.it   
 
   Ministero della Salute Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 - Roma
dgfdm@postacert.sanita.it  
 
   Comando Centrale Carabinieri per la Tutela della Salute
Piazza Marconi, 25
00144 Roma
carabinieri@pec.carabinieri.it  
 
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In  proposito,  si  segnala,  inoltre,  che  la  Federazione Nazionale Farmacisti,  nell’ambito  del  Tavolo tecnico sulle indisponibilità istituito presso l’AIFA e al quale partecipa, ha aderito ad una  iniziativa,  che  vede  coinvolta  la  piattaforma  eBay,  finalizzata  a  rafforzare  il controllo sulle  vendite  illegali di  farmaci.  In  sostanza si  tratta di  una comunicazione, condivisa  con  AIFA  e  le  altre  parti  aderenti  all’iniziativa,  nella  quale  si  richiama l’attenzione degli utenti di eBay sulla normativa italiana che vieta la vendita di farmaci
da banco su eBay Italia, così come di medicinali soggetti a prescrizione medica.
 

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